Fidelis Andria, accolto il ricorso: col Casarano si giocherà regolarmente al "Degli Ulivi" alle 18 col pubblico delle grandi occasioni

Limitata ad una le gare da disputare in campo neutro e a porte chiuse
Redazione 18 Marzo 2014 calcio 1334
Fidelis Andria, accolto il ricorso: col Casarano si giocherà regolarmente al


La Commissione Disciplinare Territoriale, presieduta dallÂ’Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con la partecipazione dellÂ’Avv. Filippo MOSCHETTI e dellÂ’Avv. Christian Ciro RUTIGLIANO (Componenti) e del Sig. Pasquale CARIELLO (Rappresentante AIA) nella riunione del 17 Marzo 2014, ha adottato i seguenti provvedimenti:

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARA: A.S.D. ATLETICO MOLA – S.S.D. FIDELIS ANDRIA del 2/3/2014 (Reclamo della società S.S.D. FIDELIS ANDRIA, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la disputa di n. 2 gare porte chiuse in campo neutro e ammenda di € 1.000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 6/3/2014 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
effettuati i necessari accertamenti;
considerato che le limitazioni imposte dal Prefetto di Bari dell’accesso al campo di gioco della società A.S.D. ATLETICO MOLA sono rivolte a quest’ultima società e non anche alla società S.S.D. FIDELIS ANDRIA per cui a quest’ultima può addebitarsi solo la responsabilità limitata sia in ordine all’accesso di alcuni suoi sostenitori che al loro comportamento nel corso della gara;
ritenuto pertanto che in parziale accoglimento delle tesi subordinate della società S.S.D. FIDELIS ANDRIA ed in applicazione delle recidive contestate (accensione di fumogeni e lanci di bottiglie in campo) può accedersi ad una riduzione delle sanzioni irrogate dal Primo Giudice tutto ciò premesso
D E L I B E R A
- Ridursi ad una sola giornata la squalifica del campo di gioco della società S.S.D. FIDELIS ANDRIA (già scontata) e ridursi l’ammenda a € 500,00;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

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