Quartiere Europa: petizione popolare contro l'installazione di ripetitori per la telefonia mobile e verifica impianti esistenti
Gli abitanti del Quartiere Europa vivono in costante stato di allarme e preoccupazione per l’installazione delle antenne elettromagnetiche che spuntano, non a caso improvvisamente, nel centro abitato del Quartiere Europa di Andria (Zona 167 Nord). I cittadini devono subire la prepotente ingerenza delle compagnie telefoniche e la superficialità e la disattenzione dell’Amministrazione locale. Nel Quartiere Europa, a pochi metri dalle Scuole Elementari di Corso Francia e Via Barletta, da Asili nido e Scuole Materne private, dal Parco Giovanni Paolo II, dall’Oratorio e dalla Chiesa S. Andrea Apostolo, dalla Pista di pattinaggio, dal Palazzetto dello Sport e da un asilo nido comunale in costruzione, risultano installate numerose antenne e ripetitori per la telefonia cellulare, visibili ad occhio nudo.
Come risulta essere costume ormai consolidato, i cittadini che debbono sopportare tali impianti vengono a sapere dell’installazione solo al momento in cui i lavori cominciano ad essere visibili.
PREMESSO CHE:
- nell’abitato di Andria – Quartiere Europa (Zona 167 Nord) esistono numerose antenne e ripetitori;
- l’installazione delle antenne di che trattasi, secondo i più aggiornati studi e ricerche scientifiche, comporterebbe gravi danni alla salute, anche degli abitanti degli immobili vicini;
- nelle immediate vicinanze degli impianti già installati sono presenti dei siti sensibili quali: due Scuole Elementari in Corso Francia ed in Via Barletta, Asili nido e Scuole Materne private, il Parco Giovanni Paolo II, l’Oratorio e la Chiesa S. Andrea Apostolo, la Pista di pattinaggio, il Palazzetto dello Sport, un asilo nido comunale in costruzione, numerose attività di servizi, commerciali e professionali e comunque un intero Quartiere densamente abitato, con una particolare incidenza della popolazione infantile, particolarmente a rischio;
- l’installazione di dette antenne e ripetitori non può essere considerata un’opera di pubblica utilità (corte di Cass. 10.10.83 n. 301) ma è da considerarsi rientrante tra i servizi di interesse economico generale, ai sensi dell’art. 90 del Trattato CEE (TAR Lazio sentenza n. 3355/98);
- nel procedere al rilascio delle autorizzazioni per l’installazione non si è tenuto conto del parere dei cittadini residenti né si è svolto alcun accertamento circa la presenza di soggetti e siti sensibili, tra i quali portatori di pace maker, bambini, persone con patologie mediche incompatibili con i campi elettromagnetici, ecc.;
- sono altissime le probabilità che i campi elettromagnetici prodotti dagli impianti in questione siano dannosi per la salute umana, soprattutto in relazione alla esposizione a lungo termine, con l’aumento di casi, in particolare di cancro e leucemia infantile;
- è oramai noto che gli immobili che si trovano nei pressi degli impianti per la telefonia cellulare subiscono un rilevante deprezzamento (danno patrimoniale certo e quantificabile);
- la struttura sulla quale poggiano gli impianti dovrebbe essere antisismica, quindi per le nuove norme in vigore (legge 1086 del 5.11.71 e legge 02.02.74), le costruzioni di opere in ferro sovrastanti necessitano della preventiva certificazione di collaudo del Genio civile;
- che deve essere considerata la necessità di garantire adeguata protezione al diritto alla salute (diritto inviolabile e indisponibile, tutelato dalla Costituzione) e all’integrità fisica minata, sulla base delle attuali cognizioni medico-scientifiche in materia, dalla esposizione continuativa ed ininterrotta di onde elettromagnetiche e che tale diritto prevale di gran lunga sull’interesse economico e commerciale di dette Società concessionarie di servizi di telefonia mobile nonché sull’interesse economico di quanti autorizzano le installazioni di tali impianti sulle proprie proprietà private;
tutto ciò premesso
ESPONGONO CHE
- la cassazione SS.UU. (06.10.79 n.5172) e la Corte Cost. (88/79) hanno ammesso la compromissione arrecata alla salute ed all’ambiente a causa dei campi elettromagnetici creati dagli impianti in questione che, secondo la letteratura medica hanno, tra l’altro, anche effetti cancerogeni;
- anche il Ministero dei LL.PP., con D.M. 381/98 ha riconosciuto tali effetti nocivi per la salute umana;
- il Pretore di Bologna ha emesso la sentenza n. 627 del 13.04.1999 in cui ordina la sospensione e la rimozione di un ripetitore su di una porzione di lastrico solare;
- la sentenza 29.11.99 (Corte di Cassazione sez. I pen.) ha sancito che il fenomeno, noto come elettromagnetismo, è riconducibile alla previsione dell’art. 674 c.p. “getto pericoloso di cose";
PER QUANTO ESPOSTO
CHIEDONO
- l’immediata sospensione dell’edificazione di antenne e ripetitori nel Quartiere Europa e nell’intera città di Andria;
- la revoca dell’eventuale autorizzazione comunale rilasciata dalla competente Autorità comunale a Società che hanno installato antenne e ripetitori nel Quartiere Europa;
- la revoca dell’eventuale parere rilasciato dalla ASL, qualora non corredato da parere dell’ISPELS e non sia conforme con le norme a tutela degli edifici pubblici esistenti nelle vicinanze;
- un ordinanza del Sindaco, in qualità Autorità preposta, affinché vieti l’installazione di altre antenne e ripetitori nel Quartiere Europa e nell’intera città di Andria, mediante la sospensione delle autorizzazioni per i nuovi impianti e la disposizione di un’attenta verifica e revisione dei progetti in corso di realizzazione:
- un ordinanza del Sindaco di Andria affinché vengano stabilite le seguenti ed inderogabili norme e limitazioni:
A) Gli impianti non potranno essere collocati nelle aree sensibili esistenti (in base alla destinazione dell’ immobile) o previste quali asili, scuole, ospedali, case di cura, aree verdi attrezzate, aree destinate all’ infanzia, oratori e aree di particolare densità abitativa;
B) Non è consentita la installazione degli impianti oggetto del presente regolamento nelle zone urbanistiche residenziali di cui al vigente P.R.G.;
C) Devono essere rispettati gli obiettivi di qualità relativi alla esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
D) In ogni caso, a seguito dell'emanazione di norme che introducano ulteriori limiti rispetto alle distanze dai fabbricati, le stesse sono automaticamente recepite e comportano la valutazione circa lo spostamento degli impianti eventualmente realizzati in difformità dei nuovi limiti oppure il contenimento delle emissioni previste; altresì il nuovo limite di distanza comporterà l’eventuale trasferimento e la nuova localizzazione degli impianti e delle aree per gli impianti di nuova formazione, nei tempi e nei modi previsti dalla innovazione normativa.
E) In ogni caso non è consentita la installazione di impianti nelle immediate vicinanze ed in prossimità dei siti sensibili.
F) In ogni caso l'installazione di impianti su manufatti non devono arrecare impatto visivo e non devono deturpare il paesaggio e l’architettura esistenti;
- la costituzione e l’istituzione di un Osservatorio Comunale Permanente, con funzione propositiva, consultiva e valutativa, costituito dai seguenti componenti: assessore urbanistica, assessore ambiente, dirigente area tecnica, responsabile servizio urbanistica, presidente Commissione Comunale di controllo e verifica emissioni onde elettromagnetiche, rappresentanti comitati e associazioni cittadine, regolarmente iscritte nell’Albo Comunale - Consulta della tutela ambientale, urbanistica e delle case, con il riconoscimento delle Prerogative; requisiti posseduti dal Comitato Quartiere Europa di Andria. L’osservatorio permanente potrà avvalersi di consulenti esterni ed esegue, anche mediante i suoi componenti o gli uffici dagli stessi rappresentati, tutti gli accertamenti, rilevamenti ed ispezioni ritenuti necessari ed acquisisce dall’istante chiarimenti e notizie integrative. L'Osservatorio permanente dovrà riunirsi con cadenza di norma semestrale per sottoporre all'Amministrazione Comunale gli eventuali aggiornamenti del piano Impianti, in relazione alle innovazioni tecnologiche con le consequenziali esigenze ed all’eventuale individuazione di nuovi siti. L’Osservatorio provvederà a relazionare al Consiglio Comunale sull’ attività svolta.
- vengano imposte delle limitazioni, introducendo altresì il concetto di un tempestivo intervento, al fine di impedire l’ulteriore degrado delle condizioni ambientali e del danno alla salute pubblica, eseguendo il censimento di tutti gli impianti elettromagnetici e l’immediata dismissione di quelli pericolosi per la salute pubblica;
- l’accertamento delle eventuali responsabilità, anche penali, commissive ed omissive, in relazione ai fatti esposti;
- il risarcimento di ogni eventuale danno, subito e subendo, causato al cittadino dall’attività delle antenne elettromagnetiche;
- la misurazione dei campi elettrici e magnetici, a spese del comune, nonché di distanze relative agli impianti esistenti nel Quartiere Europa e di ogni altro impianto non visibile alla cittadinanza ma funzionante, nel principio “neminem laedere”;
- che lo scrivente Comitato di Quartiere, regolarmente iscritto nell’Albo comunale e facente parte della Consulta Ambientale, in possesso delle “prerogative” nonché tutte le altre Associazioni e/o Comitati di tutela dei diritti dei cittadini e dell’ambiente partecipino alla scelta dei siti ed ai procedimenti amministrativi relativi all’installazione di qualsiasi impianto fonte di onde elettromagnetiche;
- che vengano individuati corridoi tecnologici per gli elettrodotti e per tali fonti elettromagnetiche, al fine di tenere al di sotto della soglia di rischio individuata dagli studi medici e scientifici accreditati, i valori del campo elettromagnetico.
- venga organizzato, con la convocazione di tutte le Associazioni e Comitati cittadini iscritte all’Albo comunale delle Associazioni, un Forum sul tema, con l’acquisizione e la divulgazione di dati e statistiche relativi alle installazioni di antenne e ripetitori nella città di Andria ed alle relative emissioni elettromagnetiche.